Condizioni generali di acquisto
1) Definizioni
Ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto valgono le seguenti definizioni:
- Acquirente: MP FILTRI S.p.A.
- Fornitore: il soggetto obbligato all’esecuzione dell’ordine di acquisto emesso dall’Acquirente (Ordine)
- Ordine: proposta di acquisto dell’Acquirente al Fornitore
- Unità di Destinazione: luogo dove la merce deve essere consegnata dal Fornitore.
2) Conclusione del contratto di compravendita
Il contratto di compravendita si intende concluso, vincolante ed efficace tra le parti a condizione e nel momento in cui l’Acquirente riceve l’Ordine e le presenti condizioni generali di acquisto entrambi sottoscritti per accettazione dal Fornitore, senza aver apportato alcuna modifica e/o integrazione. L’accettazione dell’Ordine deve essere fatta entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell’Ordine da parte del Fornitore; la mancata ricezione da parte dell’Acquirente della conferma d’Ordine entro il predetto termine può comportare, ad insindacabile giudizio dell’Acquirente, l’annullamento dell’Ordine stesso. Nell’eventualità che il Fornitore dia esecuzione all’Ordine, senza confermarne l’accettazione, sarà facoltà dell’Acquirente d’accettare o meno la fornitura oggetto dell’Ordine.
3) Esecuzione con materiale fornito dall’Acquirente
L’Acquirente si riserva il diritto di consegnare al Fornitore quanto necessario per l’esecuzione delle forniture oggetto degli Ordini confermati dal Fornitore secondo quanto previsto al punto 2 che precede, sia per quanto riguarda la materia prima che i semilavorati. Il Fornitore è tenuto a controllare che la materia prima fornita dall’Acquirente sia conforme per peso, qualità e per qualsiasi altra condizione contenuta nell’Ordine e nel documento di trasporto, e che i semilavorati forniti dall’Acquirente siano quantitativamente quelli indicati nell’Ordine e nel documento di trasporto. Eventuali differenze dovranno essere comunicate all’Acquirente entro 24 ore dal ricevimento della merce, per poter effettuare gli opportuni controlli.
4) Riferimenti
Tutte le comunicazioni e i documenti relativi alla fornitura di cui all’Ordine devono indicare espressamente il numero e la data dell’Ordine, il codice del Fornitore, il numero di codice per ogni particolare articolo di merce ordinata.
5) Divieto di subfornitura e controlli presso il Fornitore
Il Fornitore non può affidare in subfornitura la fornitura della merce oggetto dell’Ordine, neanche in parte, salva preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente.
Il Fornitore si obbliga per sé, e per i suoi subfornitori ai sensi dell’art. 1381 c.c. nel caso l’Acquirente abbia rilasciato l’autorizzazione alla subfornitura di cui al comma precedente, a consentire all’Acquirente, con preavviso concordato ma rimossa ogni eccezione, l’accesso presso le sue officine e/o le officine di ulteriori subfornitori al fine di permettere la verifica sulla regolare esecuzione dell’Ordine.
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6) Consegna della merce
Il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna della merce oggetto di ciascun Ordine nell’Unità di Destinazione e nel termine indicati nell’Ordine.
I rischi del trasporto e la proprietà dei beni oggetto dell’Ordine passano all’Acquirente al momento della consegna presso l’Unità di Destinazione.
In caso di ritardo nella consegna il Fornitore è obbligato a pagare all’Acquirente una penale pari al 2% del valore della merce indicata nell’Ordine per ogni giorno di ritardo, nel limite massimo complessivo del 20% del valore della merce indicata nell’Ordine e fatto comunque salvo il diritto dell’Acquirente al risarcimento del danno ulteriore.
In caso di mancata consegna nel termine indicato nell’Ordine, l’Acquirente ha comunque facoltà di non accettare la merce, senza alcun onere e/o spesa e/o indennizzo, e di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
7) Documento di trasporto – Imballi – Pesi riconosciuti
Tutte le merci dovranno essere accompagnate da regolare documento di trasporto. I documenti di trasporto dovranno indicare tutti i riferimenti di cui all’art. 4) nonché i numeri di matricola, le sigle di unificazione e le definizioni merceologiche indicati nell’Ordine.
Il Fornitore deve indicare sul documento di trasporto se la consegna è parziale e, in tal caso, se in conto o a saldo, fatta comunque salva ed impregiudicata la facoltà dell’Acquirente di non accettare la consegna parziale.
Il Fornitore deve, inoltre, indicare sul documento di trasporto, unitamente agli estremi dell’Ordine e del documento di trasporto originario dell’Acquirente, l’eventuale sostituzione di scarti, l’eventuale restituzione per eccedenza di materiali ricevuti dal Fornitore.
Nel caso in cui il Fornitore non provvedesse ad emettere i documenti sopra indicati completi di tutti i dati e dei riferimenti, le consegne potranno essere rifiutate presso l’Unità di Destinazione.
L’imballo della merce da parte del Fornitore deve essere idoneo alla merce fornita ed al mezzo di trasporto utilizzato. Su ogni singolo imballo deve essere indicata l’esatta quantità ed il numero di codice degli articoli in esso contenuti. Tutti gli eventuali danni derivanti da difetti o carenze dell’imballo saranno ad esclusivo carico del Fornitore, anche se la resa della merce fosse convenuta franco partenza.
L’Acquirente riconoscerà esclusivamente i pesi accertati dai seguenti enti: Ferrovie dello Stato, pesa pubblica e pesa dell’Unità di Destinazione.
8) Garanzie. Accettazione e collaudo delle forniture
Il Fornitore dichiara che, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare da parte dell’Acquirente nel corso della fornitura (anche ai sensi dell’art. 5), la merce consegnata è conforme all’Ordine ed è esente da vizi palesi e/o occulti di ogni genere.
L’Acquirente ha piena facoltà di svolgere tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune al fine di accertare la conformità della merce all’Ordine e la qualità della stessa.
Nel caso le merce debba essere sottoposta a prove e/o collaudi, l’accettazione della stessa è condizionata all’esito positivo della prova e/o del collaudo.
Il Fornitore, ove il collaudo debba essere da lui eseguito, deve comunicare per iscritto la data del collaudo al quale l’Acquirente ha diritto di assistere. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Fornitore deve immediatamente provvedere ad eliminare tutti i vizi e difetti della merce. I termini di decadenza di cui agli artt. 1495, I comma, c.c. e 1497, II comma, c.c. sono di 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio.
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Il Fornitore garantisce inoltre il perfetto funzionamento, l’ottima qualità della merce e il corretto assemblaggio della stessa e garantisce, altresì, che la merce avrà e conserverà tutte le caratteristiche tecniche indicate nell’Ordine.
La garanzia del Fornitore ha durata di due anni a decorrere dalla consegna della merce all’Acquirente o, nel caso in cui la merce debba essere collaudata e messa in funzione, dalla data del collaudo positivo e della messa in funzione.
Il Fornitore è responsabile nei confronti dell’Acquirente e di terzi di tutti i danni derivanti dai vizi e difetti della merce, dal suo non corretto funzionamento e dalla mancata produzione causata dai vizi e difetti stessi.
9) Obbligo di riservatezza
Il Fornitore si obbliga per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o subfornitori ai sensi dell’art. 1381 c.c., a considerare e mantenere strettamente riservati tutti i progetti, le invenzioni industriali, i metodi e processi di lavorazione industriale, i prodotti, le macchine, gli strumenti e in genere qualsiasi diritto industriale coperto da brevetto, nonché i disegni, le specifiche tecniche e il know-how eventualmente comunicatigli o consegnatigli dall’Acquirente, nonché i dati e le caratteristiche dei modelli o prototipi forniti dall’Acquirente stesso (i “Diritti di Proprietà Industriale”).
I Diritti di Proprietà Industriale rimarranno in ogni caso di proprietà esclusiva dell’Acquirente.
L’Acquirente potrà chiederne la restituzione in qualsiasi momento, e tutti gli elaborati dovranno essere resi in originale, entro 48 ore dalla richiesta.
10) Documentazione – Marcatura CE
All’atto della consegna della merce, il Fornitore deve consegnare anche idonea documentazione e fornire tutte le istruzioni utili per consentire l’uso corretto della merce.
La merce deve essere dotata a cura e spese del Fornitore di tutte le certificazioni di legge e della marcatura CE.
11) Sostituzioni, modifiche e riparazioni
Tutti i materiali e le spese necessari per effettuare sostituzioni, modifiche e/o riparazioni al fine di garantire l’assenza di vizi e/o difetti e di consentirne il corretto e regolare funzionamento, anche con particolare riferimento a quanto previsto al precedente art. 8) sono ad esclusivo carico del Fornitore, impregiudicati gli ulteriori rimedi ivi previsti (incluso il diritto di rifiutare la merce difettosa, risolvere l’Ordine e l’eventuale risarcimento dei danni).
Non provvedendo il Fornitore alle necessarie sostituzioni, modifiche e/o riparazioni, l’Acquirente ha facoltà di rivolgersi a terzi, fermo restando l’obbligo del Fornitore di rimborsare all’Acquirente tutte le spese sostenute.
La garanzia relativa alle parti sostituite, riparate e/o modificate decorre dal momento del collaudo positivo e della messa in funzione delle parti stesse.
12) Corrispettivi
I prezzi indicati nell’Ordine sono fissi ed invariabili, se non altrimenti pattuito per iscritto dalle parti.
13) Fatture e pagamento
Le fatture originali devono essere accompagnate da due copie e devono essere intestate e indirizzate come nell’Ordine. Ogni fattura deve essere completata con tutte le indicazioni di cui all’art. 4), fare espresso riferimento ai documenti di trasporto di cui all’art. 6) ed indicare nella stessa successione i materiali ivi elencati.
In caso di consegna parziale, nella fattura deve essere indicato se la consegna è in conto o a saldo, fatta salva la facoltà dell’Acquirente di non accettare consegne parziali.
Le fatture non conformi alla presente clausola e alle disposizioni di legge verranno respinte.
l modo e i termini di pagamento sono quelli indicati nell’Ordine e in nessun caso saranno accettate tratte o addebiti di interessi non concordati.
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L’Acquirente ha facoltà di posticipare il pagamento, parziale o totale, qualora il Fornitore non rispetti i termini di consegna.
14) Non cedibilità del credito
Il credito derivante dalla fornitura di cui all’Ordine non è cedibile ai sensi dell’art. 1260, II comma, c.c..
15) Nullità parziale
L’eventuale nullità di una o più clausole di cui alle presenti condizioni generali non comporta la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419, I comma, c.c..
16) Esclusione di altre condizioni di fornitura
E’ tassativamente esclusa l’applicazione di condizioni di fornitura diverse dalle presenti condizioni.
17) Legge applicabile e autorità giudiziaria competente
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Tutte le controversie relative e/o connesse all’Ordine e/o alle presenti condizioni generali sono di competenza esclusiva del Tribunale di Milano. A tal fine il Fornitore specifica ulteriormente di rinunciare alla competenza del proprio Foro e di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Fornitore dichiara di approvare specificatamente le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed in particolare le seguenti clausole: 2) conclusione del contratto di compravendita (annullamento Ordine); 5) divieto di subfornitura; 7) rifiuto di consegne; 8) termini di decadenza; 9) obbligo di riservatezza; 13) posticipo dei pagamenti; 14) non cedibilità del credito; 17) foro competente.



